Il contrassegno disabili (CUDE) per circolazione e sosta

Cos’è?

Il CUDE – Contrassegno Unificato Disabili Europeo consente ai veicoli al servizio delle persone con disabilità la circolazione in zone a traffico limitato e la sosta negli spazi appositamente riservati e ha validità su tutto il territorio della Comunità europea.

Il riferimento normativo è nell’art. 381, DPR 495/1992, comma 2 che dice: “2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L’autorizzazione è resa nota mediante l’apposito contrassegno invalidi denominato: “contrassegno di parcheggio per disabili” . Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli.

A cosa serve

Il contrassegno permette solo con la persona con disabilità a bordo:

  • l’accesso, circolazione e sosta nelle ZTL con un numero massimo consentito di 2 autoveicoli (è possibile modificare le targhe in un secondo momento);
  • di usufruire degli spazi di parcheggio riservati (eccetto quelli personalizzati, con apposita dicitura);
  • di parcheggiare gratuitamente negli spazi di sosta tariffati (strisce blu);
  • di percorrere, in caso di necessità, le corsie preferenziali (tranne quelle con rotaia interdette al traffico veicolare privato e riservate ai soli mezzi di trasporto pubblico di linea);
  • la circolazione durante i blocchi temporanei del traffico conseguenti a particolari esigenze;
  • di accedere alle strutture ospedaliere che dispongano di parcheggi interni;
  • di accedere alle aree pedonali, salvo specifiche ulteriori restrizioni alla circolazione.

A chi spetta?

Il contrassegno viene rilasciato in presenza di una effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. La possibilità di ottenere il contrassegno di parcheggio è stata estesa anche ai ciechi assoluti e parziali (DPR 503/1996 art. 12 comma 3).

L’accertamento di questa condizione è affidata dal Regolamento del codice della strada all’“ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza”.

Nel 2012 una norma di semplificazione (art. 4, legge 4 aprile 2012, n. 35, conversione del decreto legge 5/2012) ha attribuito alle Commissioni mediche di accertamento (dell’invalidità o di handicap) il compito di annotare nei verbali anche la sussistenza della condizione richiesta dal Regolamento del codice della strada.

Nei verbali di invalidità e di handicap (104/1992) più recenti, se ricorrono le condizioni sanitarie previste, viene annotata la dizione: “persona con effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (art. 381, DPR 495/1992)”.

Durata del contrassegno

La durata del contrassegno di norma è di 5 anni, ma in casi particolari di compromissioni transitorie può avere anche una durata inferiore.

Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

Come già detto il contrassegno può essere concesso anche in via temporanea alle “persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l’autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato (…)”.

Nei casi di invalidità temporanea con periodo di revisione inferiore a 5 anni, il CUDE è valido per il periodo di durata dell’invalidità risultante dalla certificazione medico-legale, con 45 giorni aggiuntivi.

In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. Trascorso tale periodo è consentita l’emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all’ulteriore rilascio. (articolo 381, comma 4, DPR 495/1992).

Per le persone con invalidità di età inferiore a 18 anni, il CUDE ha validità massima fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età.

Roma Capitale, con dichiarati intenti semplificatori, ha autonomamente deliberato che la durata del contrassegno possa essere anche a tempo indeterminato.

Il parcheggio riservato

Nei casi in cui ricorrono “particolari condizioni di invalidità” della persona interessata, il sindaco può, con propria ordinanza, assegnare e riservare a titolo gratuito ad un soggetto già titolare di CUDE un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del contrassegno di chi è stato autorizzato ad usufruirne.

Tale agevolazione, se l’interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico. (articolo 381, comma 5, DPR 495/1992).

L’individuazione delle “particolari condizioni di disabilità” è lasciata alla discrezionalità delle singole amministrazioni comunali.

Roma Capitale riconosce il diritto all’assegnazione dello spazio sosta gratuito alle persone disabili ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (disabilità grave) già titolari di CUDE, che dichiarano di richiedere il posto sosta personalizzato per le seguenti esigenze di mobilità:

  • essere genitori/tutori che si occupano del trasporto di un minore con disabilità;
  • essere abilitati alla guida (con patente di categoria speciale o non) e possessori di un autoveicolo con comandi adattati e/o automatici;
  • essere persone con disabilità che utilizzano autoveicoli adattati guidati da terzi (es. veicoli con uscita posteriore con carrozzina, gradino lato autista o passeggero ecc.);
  • essere persone con disabilità che non guidano autonomamente ed hanno necessità di effettuare spostamenti, con frequenza regolare e non episodica, per motivi di lavoro/studio o per svolgere attività sociali/sportive o per ricevere prestazioni sanitarie/terapeutiche.

Per i soggetti che non provvedano autonomamente alla guida, il trasporto potrà essere effettuato da persona convivente ovvero persona non convivente incaricata del trasporto (care-giver, badante, autista, parenti non conviventi o persona di fiducia). Lo spazio sosta può essere richiesto sia nei pressi della propria abitazione sia, per un tempo non eccedente l’usuale orario di lavoro o di istruzione, presso il posto di lavoro o di studio.

Come si richiede a Roma Capitale?

Per ottenere il rilascio del contrassegno speciale di circolazione per persone con disabilità l’interessato, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali, deve presentare una delle certificazioni mediche rilasciate dal medico legale della ASL di appartenenza oppure dall’INPS, di seguito elencate:

  • certificazione medica, con la quale venga attestata una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ovvero che il soggetto è non vedente;

oppure

  • certificazione medico-legale (in cui venga espressamente indicato che il soggetto ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o è non vedente) da presentare unitamente alla lettera a firma del Direttore della struttura INPS competente che confermi la conclusione dell’iter sanitario.

La suddetta certificazione dovrà essere presentata sia in originale, per presa visione degli operatori, sia in copia in caso di domanda presentata presso lo Sportello al Pubblico di via Silvio D’Amico, 38.

È inoltre necessario allegare alla domanda una foto tessera del richiedente, copia del documento di riconoscimento valido del richiedente e sottoscrivere l’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili.

In caso di presentazione della domanda da parte di persona delegata, è necessaria una delega in carta semplice e la copia dei documenti di riconoscimento validi del delegante e del delegato.

Rinnovo del contrassegno

Per ottenere il rinnovo di un contrassegno speciale di circolazione per persone con disabilità in precedenza

  • rilasciato per un periodo di 5 anni è necessario presentare un certificato medico rilasciato dal proprio medico curante (medico di base) attestante il persistere della condizione di disabilità.
  • rilasciato per un periodo inferiore a 5 anni è necessario presentare certificazione medica rilasciata dal medico legale della ASL, con la quale venga attestata una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ovvero che il soggetto è non vedente;

oppure

  • certificazione medico-legale (in cui venga espressamente indicato che il soggetto ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o è non vedente) da presentare unitamente alla lettera a firma del Direttore della struttura INPS competente che confermi la conclusione dell’iter sanitario.

Le suddette certificazioni dovranno essere presentate sia in originale, per presa visione degli operatori, sia in copia in caso di rinnovo presentato presso lo Sportello al Pubblico di via Silvio D’Amico, 38.

A prescindere dalla durata del contrassegno va obbligatoriamente restituito il vecchio contrassegno o, in caso di furto o smarrimento, le denuncia di furto o denuncia di smarrimento presentata dal titolare. Sia nella denuncia di furto, sia nella denuncia di smarrimento, deve essere espressamente indicato il numero del contrassegno.

Dove si richiede il contrassegno

Le operazioni di rilascio, rinnovo, duplicato, aggiornamento targhe si effettuino SOLO:

  1. attraverso lo Sportello online, con SPID o CIE – Carta d’Identità Elettronica del titolare del contrassegno CUDE.
    Una volta effettuata la richiesta (rilascio, rinnovo, duplicato) verrà emesso un contrassegno provvisorio valido 60 giorni, in attesa del CUDE definitivo che verrà spedito a domicilio con raccomandata A/R.
  2. presso lo Sportello al Pubblico di via Silvio D’Amico 38 (lun-ven 8:30 – 16:00), previo appuntamento obbligatorio, prenotabile mediante l’app SolariQ o contattando il Numero Unico Mobilità 06.57003.
    Il contrassegno potrà essere ritirato direttamente allo sportello.

Le varie operazioni (richiesta/rinnovo del contrassegno, modifica delle targhe associate) possono essere effettuate anche presso i Patronati aderenti, utilizzando SPID o CIE del richiedente e previo pagamento del servizio.

Costo in caso di rinnovo

  • di un contrassegno in precedenza rilasciato per un periodo di 5 anni: € 6,16 (diritti di istruttoria € 5,16 + diritto fisso € 1,00)
  • di un contrassegno con validità inferiore a 5 anni, in caso venga prodotta una certificazione medico legale attestante una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta per un periodo di 5 anni o permanente: € 6,16 (diritti di istruttoria € 5,16 + diritto fisso € 1,00)
  • di un contrassegno con validità inferiore a 5 anni, in caso venga prodotta una certificazione medico legale attestante una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta per un periodo inferiore a 5 anni: € 22,16 (più imposta di bollo € 16,00)

Costo in caso di duplicato

  • di un contrassegno con validità 5 anni o permanente, in caso di deterioramento, cambio abitazione, furto o smarrimento: € 6,16 (diritti di istruttoria € 5,16 + diritto fisso € 1,00)
  • di un contrassegno con validità inferiore a 5 anni, in caso di deterioramento, cambio abitazione, furto o smarrimento: € 22,16 (più imposta di bollo € 16,00)

Restituzione del contrassegno in caso di decesso

In caso di decesso del titolare del contrassegno speciale di circolazione, la vigente normativa prevede la restituzione del permesso, da parte degli eredi, entro 30 giorni dalla data di decesso del titolare.

La restituzione del permesso può avvenire presentando la seguente documentazione:

  • dichiarazione firmata di restituzione del contrassegno, causa decesso del titolare, attestante la data del decesso (è possibile allegare copia del certificato di morte);
  • originale del contrassegno speciale di circolazione;
  • copia del documento di identità della persona che restituisce il contrassegno.

La comunicazione di restituzione può essere effettuata tramite posta ordinaria a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. – via Silvio D’Amico, 40 – 00145 Roma oppure presso lo Sportello al Pubblico di Roma Servizi per la Mobilità (via Silvio D’Amico, 38) senza bisogno di appuntamento.

Targhe associabili per ingresso ZTL

Le richieste relative al cambio/aggiornamento targa per l’ingresso nelle ZTL o sulle corsie preferenziali vanno effettuate con le stesse modalità di richiesta del contrassegno (Sportello online e Sportello al Pubblico).

Le targhe associabili al contrassegno CUDE sono due, la principale e la secondaria.

I/le titolari di CUDE già autorizzati/e all’accesso nella ZTL di Roma Capitale con tre veicoli debbono comunicare – tramite lo Sportello online entro il 19 giugno 2026 – la targa del veicolo principale e quella del veicolo secondario.

L’Amministrazione procederà alla revoca dell’autorizzazione all’accesso della terza targa a decorrere dalla data di detta comunicazione.

I/le titolari di CUDE già autorizzati/e all’accesso nella ZTL di Roma Capitale con due veicoli sono invitati/e a comunicare – tramite lo Sportello online entro il 19 giugno 2026 – la targa del veicolo principale e quella del veicolo secondario.

In alternativa, è possibile effettuare l’operazione presso lo Sportello al Pubblico di via Silvio D’Amico, 38 (lun-ven 8:30 – 16:00) solo con appuntamento prenotabile con l’app SolariQ o tramite il Numero Unico 0657003.